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Regime forfettario
Esonero contributivo INPS 2021 - scadenza 30/09/2021

Il 30/09 scade il termine per la presentazione della domanda di esonero dei contributi INPS per l’anno 2021.

L’esonero è parziale per i contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

CHI PUO’ RICHIEDERLO:

  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani commercianti e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
  • nonché dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza quali commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc. ( di cui ai DLgs 509/94 e DLgs 103/96)
  • i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori (di cui Legge 3/2018) già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza COVID-19.

REQUISITI:

  • reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000 euro
  • che abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento, rispetto al 2019
  • essere in regola con la contribuzione obbligatoria
  • essere già iscritti alla gestione di riferimento all’ 1/1/2021. (Se hai aperto p. iva nel 2021 non potrai richiedere l’esonero contributivo).
  • chi ha avviato l’attività nel 2020, sarà esonerato di diritto e non dovrà rispettare né il requisito del calo di fatturato né quello reddituale.

· medici, infermieri e altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 assunti temporaneamente per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza.

  • di non avere superato l'importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
  • non deve essere titolare di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 222/1984, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, a integrazione del reddito a titolo di invalidità,
  • non deve essere titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'art.13, c. 4, del D lgs 81/2015, ma il requisito è riferito ai periodi di attività di lavoro autonomo

PER PRESENTARE LA DOMANDA:

La domanda può essere presentata tramite le proprie credenziali di accesso ai servizi INPS (PIN, SPID di livello 2, CIE e CNS nelle seguenti sezioni:

· Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;

· Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”;

· Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Gli iscritti alle casse previdenziali ordinistiche devono invece fare riferimento alle istruzioni di ciascun Ente.

Regime forfettario
Nuovo DL Sostegni

 

Venerdì 19 Marzo 2021 è stato approvato il DL Sostegni. Di seguito si riepilogano i punti principali:

A. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il contributo è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, senza alcun riferimento al Codice Ateco ma a condizione che
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.

Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 così determinata:


Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 01.01.2019, ed entro la data in vigore del presente Decreto, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di calo del fatturato.

È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro.

Il contributo può essere riconosciuto, nella sua totalità, tramite erogazione diretta sul proprio conto corrente oppure in forma di credito d’imposta

Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile).

 

B. PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Viene prorogato al 30.04.2021 il periodo di sospensione del versamento di cartelle di pagamento, cartelle di addebito, avvisi di accertamento affidati all’Agente della Riscossione.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere comunque effettuati entro il 31.05.2021.

C. ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Le rate oggetto della seguente rottamazione scadenti nel 2020 (e non pagate) possono essere versate entro il 31.07.2021.

Le rate in scadenza a Febbraio – Marzo – Maggio e Luglio 2021 possono essere versate entro il 30.11.2021.

D. ANNULLAMENTO DEI CARICHI

I carichi di importo massimo di 5.000,00€, affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo 2000 – 2010, in capo a Persone Fisiche e Giuridiche che hanno conseguito, per l’anno 2019, un reddito imponibile fino a 30.000,00€, saranno automaticamente annullati.

E. DEFINIZIONE AVVISI BONARI NON SPEDITI

Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.
Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30% (o dell’ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva).
Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti.
In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.

F. RIDUZIONE CANONE RAI

Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. È riconosciuto un credito d’imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.

 

 

                                                                                  

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FINANZIAMENTI PER SELFIEMPLOYMENT

Gentile Associato, ti informiamo che gli incentivi per autoimpiego ed autoimprenditorialità previsti dalla misura “Selfiemployment” sono stati ampliati a donne inattive senza alcun limite di età e a disoccupati di lungo periodo. Possono accedere alla misura in argomento, come in precedenza, i c.d. “NEET”, intendendo per tali i giovani che al momento dell’adesione e presa in carico al programma Garanzia Giovani: i) sono disoccupati ai sensi dell’art. 19 del DLgs.150/2015; ii) hanno già compiuto 18 anni; iii) sono residenti sul territorio nazionale; iv) non sono inseriti in percorsi di studio o formazione. Nel dettaglio, il Fondo SELFIEmployment garantisce una misura che prevede finanziamenti agevolati senza interessi e non assistiti da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma, in favore di iniziative di autoimpiego ed autoimprenditorialitàcon programmi di spesa inclusi tra 5.000 e 50.000 euro. Tali finanziamenti, della durata di 7 anni e rimborsabili con rate mensili posticipate, sono ripartiti secondo le seguenti tipologie: i) microcredito, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 5.000 ed i 25.000 euro; ii) microcredito esteso, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 25.001 ed i 35.000 euro; iii) piccoli prestiti, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 35.001 ed i 50.000 euro.

 

Se sei interessato al beneficio puoi presentare domanda dalle ore 12.00 del 22.02.2021 tramite la piattaforma informatica di INVITALIA secondo modalità e schemi indicati.

La domanda deve contenere i dati anagrafici e il profilo del proponente, la dichiarazione di volontà ad effettuare il colloquio di valutazione, la descrizione dell’idea imprenditoriale, gli aspetti tecnici e gli aspetti economico-finanziari dell’iniziativa.

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