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Rottamazione Quater

ROTTAMAZIONE QUATER

 

Nell'ambito delle disposizioni in materia di "tregua fiscale", con l'art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023), il Legislatore ha introdotto una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, la c.d. "rottamazione-quater".

La definizione agevolata interessa i debiti affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione nel periodo dal 01.01.2000 al 30.06.2022 e consente di pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono quindi da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Oltre ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione nel periodo ricompreso tra l'1.1.2020 e il 30.6.2022, la disposizione comprende anche:

  • le cartelle non ancora notificate;

  • gli interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;

  • debiti già oggetto di una precedente "rottamazione" anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento;

  • carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato (es. Cassa Forense, Inarcassa, ecc) ma solo se l’ente, entro il 31.01.2023 provvede ad adottare questa misura.

La domanda di adesione deve essere presentata in via telematica entro il 30.06.2023, con indicazione del numero di rate scelto, gli eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e l'impegno a rinunciare a tali giudizi.

L'Agente della riscossione dovrà poi comunicare al debitore, entro il 30.09.2023, quanto dovuto per la definizione, l'importo delle singole rate nonché il giorno e mese di scadenza delle stesse.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

  • in unica soluzione entro il 31.10.2023;

  • in un massimo di 18 rate consecutive di pari importo. Ad eccezione della prima e della seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti (16) rate, saranno di pari importo.

Il pagamento può essere effettuato utilizzando una delle seguenti modalità alternative:

  • mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;

  • mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione dell'Agente della riscossione;

  • presso lo sportello dell'Agente della riscossione.

 

La domanda può essere presentata direttamente da voi, accedendo alla vostra pagina personale del sito dell’Agente della Riscossione tramite SPID, in alternativa possiamo provvedere noi al costo di euro 250,00 oltre iva.

 

Distinti saluti

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RISERVATO AGLI ISCRITTI ALLA CCIA: PEC E DOMICILIO DIGITALE

Pec e domicilio digitale

 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che le Camere di Commercio hanno iniziato a invitare professionisti e imprese a verificare il rispetto degli obblighi introdotti in materia di PEC e domicilio digitale e a regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro Imprese competente per territorio. Si invitano dunque tutti i clienti alla verifica della propria casella Pec e alla verifica di aver ottemperato all’obbligo di comunicazione al Registro Imprese.

 

 

Premessa

Come noto il decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) ha previsto, come strumento principale di comunicazione per determinate procedure amministrative, l’obbligo per professionisti e imprese di comunicare il proprio domicilio digitale.

 

Dando attuazione alle disposizioni del decreto Semplificazioni in tema di domicilio digitale-PEC, alcune CCIAA hanno anche cominciato a cancellare gli indirizzi PEC che, sebbene iscritti nel Registro Imprese, risultano invalidi/inattivi oppure che appartengono a professionisti quali risultanti dagli elenchi INI - PEC del sito ufficiale INI-PEC.

 

Si ricorda che il domicilio digitale-PEC oltre a dover essere valido e attivo, deve essere anche “univoco” dunque non è possibile:

  • la segnalazione di una medesima PEC - domicilio digitale, ad esempio, di un soggetto terzo (consulente, associazione, parente);
  • la segnalazione di una medesima PEC - domicilio digitale per più imprese del medesimo titolare;
  • la segnalazione di una medesima PEC - domicilio digitale per più imprese del medesimo gruppo;
  • l’utilizzo di una medesima PEC - domicilio digitale prima di una impresa cessata e poi “trasferita” a una impresa di nuova costituzione.

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Assegnazione d’ufficio del domicilio digitale

In mancanza del rispetto dell’obbligo, le Camere di Commercio hanno iniziato ad attribuire un domicilio digitale, ossia una nuova e diversa PEC che ha questa formulazione:

 

Questo domicilio digitale dato d’ufficio sarà attivo solo in ricezione e verrà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC con la conseguenza che:

  • potranno essere notificati all’impresa qualsiasi tipo di comunicazione quali atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, cartelle esattoriali, atti giudiziari, atti amministrativi da parte della Camera di Commercio stessa, da parte di altre PP.AA., ecc.;
  • il domicilio digitale sarà accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login.

 

Alcune Camere di commercio hanno predisposto un elenco delle imprese alle quali verrà assegnato d’ufficio il domicilio digitale.

 

Inoltre, dalla data di avvenuta pubblicazione dell’avvio di ciascun procedimento d’ufficio, decorreranno quarantacinque giorni entro i quali sarà ancora possibile procedere alla comunicazione della PEC - domicilio digitale con la sola sanzione di 20 euro per i titolari di imprese individuali e di 206 euro per ciascun legale rappresentante di società, oltre a spese di notifica ed istruttoria.
 

Sanzioni

Le imprese iscritte al Registro Imprese che non abbiano ancora comunicato il proprio domicilio digitale, o abbiano la Pec scaduta, dunque non più valida, possono ancora regolarizzare la propria posizione comunicando il proprio domicilio digitale (PEC) al Registro Imprese utilizzando:

  • la piattaforma Dire - piattaforma web “Depositi e Istanze Registro imprese” utilizzata per presentare pratiche di bilancio, trasferimento d'azienda ecc., può essere usata per la domanda di iscrizione del solo domicilio digitale;
  • Comunica Starweb - servizio online che richiede l’adesione al servizio Telemaco;
  • Comunica Fedra – servizio utilizzabile per tutte le società;
  • procedura “Pratica semplice”.

 

In difetto di comunicazione, la sanzione amministrativa sarà:

  • per le società, di 412 euro per ciascun legale rappresentante pari al doppio dell’importo attualmente previsto per altro tipo di violazione, oltre a spese di notifica;
  • per le imprese individuali di 60 euro, pari al triplo dell’importo attualmente irrogato per altro tipo di violazione, oltre a spese di notifica.

 

 

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Esonero contributivo INPS 2021 - scadenza 30/09/2021

Il 30/09 scade il termine per la presentazione della domanda di esonero dei contributi INPS per l’anno 2021.

L’esonero è parziale per i contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

CHI PUO’ RICHIEDERLO:

  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani commercianti e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
  • nonché dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza quali commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc. ( di cui ai DLgs 509/94 e DLgs 103/96)
  • i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori (di cui Legge 3/2018) già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza COVID-19.

REQUISITI:

  • reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000 euro
  • che abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento, rispetto al 2019
  • essere in regola con la contribuzione obbligatoria
  • essere già iscritti alla gestione di riferimento all’ 1/1/2021. (Se hai aperto p. iva nel 2021 non potrai richiedere l’esonero contributivo).
  • chi ha avviato l’attività nel 2020, sarà esonerato di diritto e non dovrà rispettare né il requisito del calo di fatturato né quello reddituale.

· medici, infermieri e altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 assunti temporaneamente per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza.

  • di non avere superato l'importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
  • non deve essere titolare di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 222/1984, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, a integrazione del reddito a titolo di invalidità,
  • non deve essere titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'art.13, c. 4, del D lgs 81/2015, ma il requisito è riferito ai periodi di attività di lavoro autonomo

PER PRESENTARE LA DOMANDA:

La domanda può essere presentata tramite le proprie credenziali di accesso ai servizi INPS (PIN, SPID di livello 2, CIE e CNS nelle seguenti sezioni:

· Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;

· Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”;

· Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Gli iscritti alle casse previdenziali ordinistiche devono invece fare riferimento alle istruzioni di ciascun Ente.

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Nuovo DL Sostegni

 

Venerdì 19 Marzo 2021 è stato approvato il DL Sostegni. Di seguito si riepilogano i punti principali:

A. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il contributo è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, senza alcun riferimento al Codice Ateco ma a condizione che
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.

Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 così determinata:


Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 01.01.2019, ed entro la data in vigore del presente Decreto, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di calo del fatturato.

È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro.

Il contributo può essere riconosciuto, nella sua totalità, tramite erogazione diretta sul proprio conto corrente oppure in forma di credito d’imposta

Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile).

 

B. PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Viene prorogato al 30.04.2021 il periodo di sospensione del versamento di cartelle di pagamento, cartelle di addebito, avvisi di accertamento affidati all’Agente della Riscossione.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere comunque effettuati entro il 31.05.2021.

C. ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Le rate oggetto della seguente rottamazione scadenti nel 2020 (e non pagate) possono essere versate entro il 31.07.2021.

Le rate in scadenza a Febbraio – Marzo – Maggio e Luglio 2021 possono essere versate entro il 30.11.2021.

D. ANNULLAMENTO DEI CARICHI

I carichi di importo massimo di 5.000,00€, affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo 2000 – 2010, in capo a Persone Fisiche e Giuridiche che hanno conseguito, per l’anno 2019, un reddito imponibile fino a 30.000,00€, saranno automaticamente annullati.

E. DEFINIZIONE AVVISI BONARI NON SPEDITI

Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.
Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30% (o dell’ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva).
Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti.
In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.

F. RIDUZIONE CANONE RAI

Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. È riconosciuto un credito d’imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.

 

 

                                                                                  

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