Con questo articolo chiariamo la posizione dei possessori di quote in Srl rispetto alla possibilità di accedere al regime forfetario.
La nuova normativa approvata che entrerà in vigore dal 01/01/2019 prevede che non possono avvalersi del Regime forfettario:
“ Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”
Questo perché? Per evitare che titolari di Srl possano usufruire della aliquota favorevole del 15% per tassare i ricavi derivanti dalla propria attività d’impresa. Infatti, se così fosse, sarebbe sufficiente far figurare una parte dei ricavi dell’azienda (fino a 65000€) come attività operata individualmente con la propria Partita IVA, beneficiando dei vantaggi del regime forfetario.
Non è però tutto perduto, anzi. La normativa introduce due parametri di accesso per chi vuole avviare una seconda attività come libero professionista. Una rigurada la quota di controllo che si detiene nella Srl, che non deve superare la quota di controllo, mentre l’altra è legata alla natura dell’attività che si svolge in parallelo a quella di impresa, di cui non ne deve essere un proseguimento.
Chi può rientrare nel Regime Forfetario nonostante la partecipazione in Srl?
Possono comunque rientrare nel Regime Forfetario:
- I possessori di quote in Srl per meno del 20% del capitale sociale
- Chi svolge un’attività diversa da quella della propria società, quindi con codice ATECO differente
Nel primo caso, chi non possiede più del 20% di quote del capitale sociale, non raggiungendo la quota di controllo della Srl, potrà operare in regime forfetario in quanto la normativa presuppone che questo soggetto non possa distogliere reddito dalla proria attività per soggettarli a un’aliquota di favore.
La seconda distinzione invece riconosce agli imprenditori che vogliono avviare un’attività diversa da quella della propria società, la possibilità di beneficiare dell’aliquota del regime forfetario per i ricavi derivanti dalla nuova attività. In questo caso la nuova attività svolta non dovrà essere un proseguimento di quella della società, dovrà quindi avere un codice ATECO differente.
Qualche esempio pratico:
1 - Se posseggo il 10% di quote in una srl di ingegneria e architettura, posso operare in Regime Forfetario con la mia Partita IVA anche svolgendo la stessa attività della società (stesso codice ATECO)?
Si, posso. Perché le mie quote sono sotto la soglia di controllo (meno del 20%).
2 - Se posseggo il 70% di quote di una srl di ingegneria e architettura, posso operare in Regime Forfetario con la mia Partita IVA anche svolgendo la stessa attività della società (stesso codice ATECO)?
No, non posso. In quanto avendo quote maggiori del 20%, non posso applicare il regime forfetario alla mia Partita IVA se svolgo un’attività considerata un proseguimento di quella della società.
3 - Se voglio avviare un’attività differente da quella della mia società, con un codice ATECO differente?
Si posso. In questo caso potrò operare con la mia Partita IVA in regime forfetario e soggettare i nuovi redditi della nuova attività alla flat tax del 15%, indipendentemente dalle quote di partecipazione in Srl.
Come mi comporto se mi trovo in una situazione di esclusione alla data di entrata in vigore della norma?
Nel caso in cui si controlli una srl alla data del 31/12/2018, si potrà comunque applicare il Regime forfettario nell’anno 2019, mantenendo quindi lo stesso regime anche nel 2020. Per beneficiare di questi vantaggi, sarà necessario cedere le quote di partecipazione in Srl, o ridurle sotto la soglio di controllo del 20%, entro il 31/12/2019.
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