Venerdì 19 Marzo 2021 è stato approvato il DL Sostegni. Di seguito si riepilogano i punti principali:
A. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Il contributo è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, senza alcun riferimento al Codice Ateco ma a condizione che
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.
Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 così determinata:

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 01.01.2019, ed entro la data in vigore del presente Decreto, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di calo del fatturato.
È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro.
Il contributo può essere riconosciuto, nella sua totalità, tramite erogazione diretta sul proprio conto corrente oppure in forma di credito d’imposta
Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile).
B. PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Viene prorogato al 30.04.2021 il periodo di sospensione del versamento di cartelle di pagamento, cartelle di addebito, avvisi di accertamento affidati all’Agente della Riscossione.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere comunque effettuati entro il 31.05.2021.
C. ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO
Le rate oggetto della seguente rottamazione scadenti nel 2020 (e non pagate) possono essere versate entro il 31.07.2021.
Le rate in scadenza a Febbraio – Marzo – Maggio e Luglio 2021 possono essere versate entro il 30.11.2021.
D. ANNULLAMENTO DEI CARICHI
I carichi di importo massimo di 5.000,00€, affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo 2000 – 2010, in capo a Persone Fisiche e Giuridiche che hanno conseguito, per l’anno 2019, un reddito imponibile fino a 30.000,00€, saranno automaticamente annullati.
E. DEFINIZIONE AVVISI BONARI NON SPEDITI
Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.
Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30% (o dell’ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva).
Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti.
In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.
F. RIDUZIONE CANONE RAI
Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. È riconosciuto un credito d’imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.